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Sez. 3, Sentenza n. 2959 del 22/05/1979 (Rv. 399281 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - TRATTATIVE PER UN BONARIO COMPONIMENTO DELLA CONTROVERSIA - RINUNZIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399281-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - TRATTATIVE PER UN BONARIO COMPONIMENTO DELLA CONTROVERSIA - RINUNZIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Perche possa ritenersi sussistente una rinuncia alla prescrizione, ai sensi dell'art 2937, terzo comma, cod civ, e necessaria una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, cioe che nel detto comportamento sia necessariamente insita, senza alcuna possibilita di diversa interpretazione, l'inequivocabile volonta di rinunciare alla prescrizione gia maturata. In particolare, non e sufficiente, a tal fine, l'avere avviato o promosso trattative per una transazione o un bonario componimento della controversia. (Conf 5516/77, mass n 389156; (Conf 4432/77, mass n 388027; (Conf 178/75, mass n 373353; (Conf 3111/74, mass n 371587).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)