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Sez. 3, Sentenza n. 1489 del 29/03/1989 (Rv. 462299 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - IN SEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462299-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - IN SEDE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Perché possa sussistere, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ., una rinuncia (tacita) alla prescrizione, è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (nella specie, il riconoscimento non equivoco, da parte del debitore, del debito prescritto). Occorre, cioè, che nel detto comportamento sia necessariamente insita, senza nessuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione. (V 4553/80, mass n 408393; (Conf 3373/82, mass n 421353; (Conf 6022/78, mass n 395842; (Conf 5226/78, mass n 394988; (Conf 2905/68, mass n 335652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)