Sez. 6, Sentenza n. 933 del 22/10/2003 Ud. (dep. 19/01/2004) Rv. 227943 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione del beneficio al pagamento di una somma a titolo risarcitorio in favore della parte offesa - Esercizio dell'azione civile della persona danneggiata - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa senza che quest'ultima abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, potendo in tal caso il giudice soltanto prendere in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente al fatto di reato, che ne caratterizzano il contenuto offensivo. Ne consegue che va annullata la sentenza con la quale il giudice, in relazione ad una condanna per il reato condanna di violazione degli obblighi di assistenza familiare, subordini, in assenza della costituzione di parte civile, la concessione del suddetto beneficio "al pagamento della somma non corrisposta a titolo di mantenimento della figlia".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)