Sez. 6, Sentenza n. 18450 del 07/12/2006 Ud. (dep. 15/05/2007) Rv. 236416 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione all'adempimento degli obblighi civilistici in favore della parte offesa - Illegittimità - Ragione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento, da parte del condannato, delle obbligazioni risarcitorie in favore della parte offesa che non sia costituita parte civile, non potendosi far rientrare tale adempimento, per la sua natura privatistica, tra le conseguenze dannose o pericolose del reato, alla cui eliminazione, stante il loro carattere pubblicistico, il giudice ben può condizionare l'applicazione del beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)