Sez. 6, Sentenza n. 2347 del 05/02/1998 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 209980 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione della sospensione al pagamento della provvisionale prima del passaggio in giudicato della sentenza - Legittimità - Esclusione - Fattispecie: violazione degli obblighi di assistenza familiare.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all'immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)