Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/01/1974 (Rv. 367476 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO IN CUI LA OBBLIGAZIONE E SORTA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO IN CUI LA OBBLIGAZIONE E SORTA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 4, n 2, cod proc civ, per individuare il luogo in cui sono sorte le obbligazioni contrattuali, occorre far capo alle norme dell'ordinamento giuridico interno italiano che regolano la conclusione dei contratti, in virtu del principio per il quale i concetti giuridici usati da un dato ordinamento nella Determinazione dei criteri di collegamento idonei a stabilire la giurisdizione dello stato al quale l'ordinamento appartiene vanno intesi nello stesso significato che a quegli stessi concetti quel dato ordinamento nelle altre sue norme attribuisce, salvo che diversamente non risulti dalle norme poste in tema di giurisdizione. (V 1890'67, mass n 328822; 799'67, mass n 326882).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)