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Sez. 1, Sentenza n. 6212 del 20/12/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200249 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere | Declaratoria di inammissibilità emessa dal Presidente del Tribunale di sorveglianza - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200249-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere

Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano, per il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen., le norme sul procedimento di esecuzione, la declaratoria di inammissibilità può essere emessa "de plano" dal Presidente del collegio competente a decidere sull' istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal detenuto soltanto quando la stessa appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata. La carenza delle condizioni di legge deve intendersi rigorosamente e in senso restrittivo, come difetto dei presupposti posti dalla legge per l'emanazione del provvedimento, e non controversi, e che non implichino alcuna valutazione discrezionale da parte del Tribunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)