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Sez. 2, Sentenza n. 7716 del 02/08/1990 (Rv. 468478 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - ATTRIBUZIONE AL CONDIVIDENTE TITOLARE DI QUOTA MINORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468478-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - ATTRIBUZIONE AL CONDIVIDENTE TITOLARE DI QUOTA MINORE - CONDIZIONI.*

In tema di divisione, la norma dell'art. 720 cod. civ. - il quale stabilisce che i beni comuni non comodamente divisibili debbano essere compresi per intero, con addebito dell'eventuale eccedenza, nella porzione di uno dei partecipanti avente diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più partecipanti, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione, non pone una disciplina inderogabile bensì un trattamento preferenziale, per la cui concessione è sufficiente il mero riscontro delle condizioni richieste dalla legge, per contro potendosi diversamente provvedere solo a condizione che l'assegnazione del bene al condividente titolare della quota minore sia giustificata da motivi riguardanti l'interesse comune delle parti. (Conf 1528/85, mass n 439523; (Conf 1258/85, mass n 439363; (Conf 5263/83, mass n 430150).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)