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Sez. 3, Sentenza n. 11169 del 12/11/1997 (Rv. 509778 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Mancato deposito - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509778-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

Poiché l'art. 396 n. 4 cod. proc. civ. fa obbligo al ricorrente di depositare gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso e non già gli interi fascicoli del giudizio di merito, il ricorso per cassazione è inammissibile per violazione del suddetto obbligo solo quando la mancata produzione riguarda atti o documenti già acquisiti al giudizio di merito, il cui esame sia necessario per la decisione della causa. A tal fine il giudizio sulla sufficienza o meno degli atti depositati è rimesso al criterio valutativo del giudice e non della parte.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)