Sez. 2, Sentenza n. 4111 del 10/07/1985 (Rv. 441636 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - PRINCIPIO "SUPERFICIES SOLO CEDIT" - ECCEZIONI - TITOLO MERAMENTE OBBLIGATORIO - IDONEITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - PRINCIPIO "SUPERFICIES SOLO CEDIT" - ECCEZIONI - TITOLO MERAMENTE OBBLIGATORIO - IDONEITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'art. 934 cod. civ., nello statuire il principio superficies solo cedit (temperato dai successivi artt. 935, 936, 937 e 938 cod. civ.), fa salvi i casi in cui risulti diversamente stabilito dal titolo o dalla legge e l'indeterminata menzione del "titolo" non esclude che le parti, nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, riconosciuta dall'art. 1322 cod. civ., possano, anziché addivenire alla Costituzione di un diritto reale di superficie, dar vita ad un rapporto meramente obbligatorio. L'accertamento in ordine alla esistenza o meno di un titolo idoneo ad escludere l'operatività dell'accessione - il quale può essere costituito anche da una concessione ad aedificandum con effetti meramente obbligatori e perciò non richiedente la Forma scritta ad substantiam - è riservato al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 2709/62, mass n 254028; (Conf 2516/70, mass n 348810, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 935, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 937, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)