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Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 21/02/2005 (Rv. 581468 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE | Accessione - Acquisto "ipso iure" da parte del proprietario del suolo "ex" art. 934 cod. civ. - Applicabilità in ipotesi di costruzioni finalizzate all'esercizio di servitù gravante su un fondo ed eseguite dal proprietario del fondo dominante con il consenso del proprietario del fondo servente - Esclusione - Attribuzione dei relativi diritti ai diversi proprietari - Accertamento - Modalità - Previsioni negoziali e qualificazione dei rispettivi diritti ad opera delle parti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581468-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE

Non opera la disciplina dettata dall'art. 934 cod. civ. in materia di acquisto della proprietà per accessione quando la costruzione o l'opera esistente sopra o sotto il suolo sia stata realizzata in forza di convenzione tra il proprietario del suolo ed il costruttore o, comunque, in base ad un titolo costitutivo del diritto di superficie di quest'ultimo ovvero dello "ius aedificandi". In tali casi, i rapporti che si instaurano tra proprietario del suolo e costruttore sono disciplinati, quanto ai diritti sulle opere realizzate ed al loro concreto esercizio, dalla convenzione o dal titolo, nonché, e a seconda della qualificazione che venga data ai diritti stessi, dalla legge; con la conseguenza che, nel caso di costituzione di servitù e di realizzazione di opere sul fondo servente, finalizzate all'esercizio della stessa e vantaggiose ed utili anche per il proprietario del fondo servente (come nella fattispecie) il giudice deve accertare e qualificare i diritti sulle opere stesse spettanti rispettivamente al proprietario del fondo dominante, che le ha anche eseguite, e del fondo servente, che a sua volta ha concorso a realizzarle e ne è rimasto avvantaggiato, non essendo applicabile, nel caso, la disposizione di cui all'art. 934 cod. civ., in base alla quale il secondo ne rivendichi la proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)