Sez. 1, Sentenza n. 19132 del 26/05/2006 Ud. (dep. 31/05/2006) Rv. 234218 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Procedura di espulsione - Traduzione del provvedimento nella lingua madre ovvero in una delle lingue straniere indicate conosciuta o conoscibile dallo straniero - Motivazione della impossibilità della traduzione nella lingua madre - Sindacato del giudice di merito - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In materia di disciplina dell'immigrazione e, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma settimo del D.Lgs. n. 286 del 1998, è requisito di validità del decreto di espulsione la sua traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, nell'impossibilità di reperire un traduttore di tale lingua, in una delle lingue previste per la redazione dell'atto (inglese, francese, o spagnolo); spetta, peraltro, al giudice di merito verificare se il provvedimento sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la censura del giudice di merito in ordine alla traduzione in inglese del decreto di espulsione nei confronti di una cittadina venezuelana, alla quale doveva invece essere garantita la traduzione in spagnolo, sua lingua madre, perché la legge la indica come una delle lingue obbligatorie di traduzione ed appare irrazionale la motivazione del provvedimento sulla pretesa irreperibilità di un traduttore spagnolo nella città di Roma).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 1 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)