Sez. 1, Sentenza n. 9284 del 28/02/2006 Ud. (dep. 16/03/2006) Rv. 233525 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Procedura di espulsione - Traduzione del provvedimento nella lingua madre ovvero, nel caso di motivata impossibilità in una delle lingue straniere presumibilmente conosciute dal destinatario - Mancata conoscenza di tale lingua da parte del destinatario - Onere della prova a carico del destinatario.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In materia di disciplina dell'immigrazione e di condizione dello straniero, è legittimo il decreto di espulsione che sia stato redatto in una delle tre lingue straniere presumibilmente conosciute dal destinatario, per la motivata impossibilità di traduzione nella lingua madre dello straniero, salvo che l'adozione di una delle tre lingue indicate sia stata in concreto effettivamente lesiva dei diritti del cittadino straniero il quale ha l'onere di eccepire la mancata conoscenza di una di tali lingue o l'impossibilità di comprendere il contenuto del provvedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)