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Sez. 1, Sentenza n. 30456 del 24/06/2004 Ud. (dep. 13/07/2004) Rv. 229789 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Procedura di espulsione - Traduzione dei provvedimenti in lingua conosciuta dal destinatario - Motivazione in ordine alla scelta di diversa lingua - Omissione - Illegittimità dell'atto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229789-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato del cittadino straniero espulso (art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. 286/1998), sono illegittimi, per violazione dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 3, comma terzo, parte seconda, del d.P.R. 394/1999 (regolamento di attuazione del D.Lgs. 286/1998), il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto e quello esecutivo emesso dal Questore, privi di motivazione in ordine all'impossibilità della traduzione nella lingua madre dell'interessato -il quale non comprenda quella italiana - e all'uso della lingua in concreto prescelta in presenza della prova che l'adozione di un idioma diverso da quello conosciuto dallo straniero sia arbitraria e lesiva dei suoi diritti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 1 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)