Sez. 1, Sentenza n. 42383 del 06/12/2006 Ud. (dep. 28/12/2006) Rv. 235573 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Procedura di espulsione - Traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal destinatario o in una delle lingue indicate conosciuta o conoscibile - Valutazione circa la mancata comprensione da parte dello straniero del contenuto dell'atto tradotto in inglese - Mancata conoscenza desunta dalla nomina di un'interprete madrelingua per il giudizio di convalida dell'arresto - Illogicità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In materia di disciplina dell'immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione in una delle lingue straniere previste per la redazione dell'atto, che sia conosciuta o conoscibile da parte dello straniero, rende legittimo il provvedimento salvo che il giudice ritenga che lo straniero non abbia avuto conoscenza del contenuto dell'atto; peraltro tale valutazione non può essere desunta dalla nomina di un interprete di madrelingua per il giudizio di convalida dell'arresto, in quanto tale circostanza non indica che lo straniero non fosse in grado di comprendere il contenuto del decreto di espulsione, soprattutto se lo stesso era stato tradotto in lingua inglese, idioma di diffusione mondiale, per il quale il legislatore ha stabilito una presunzione di conoscibilità relativa da parte dello straniero.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)