Sez. U, Sentenza n. 6625 del 08/07/1998 (Rv. 517020 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Decisione del giudice tributario di annullamento della cartella esattoriale - Domanda di rimborso delle somme pagate - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Inizio della controversia volta ad ottenere l'illegittimità della pretesa tributaria in data anteriore al d.P.R. n. 739 del 1981 - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In presenza di una decisione definitiva del giudice tributario che abbia dichiarato l'illegittimità della liquidazione operata dall'ufficio, annullando integralmente la cartella esattoriale e la relativa iscrizione a ruolo, la parte che voglia ottenere il rimborso delle somme pagate sulla base della illegittima iscrizione - e relative a tributi rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie - deve rivolgersi prima all'ufficio e, successivamente, in caso di rifiuto o di silenzio dello stesso sull'istanza, deve adire la commissione tributaria ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, senza che rilevi la circostanza che la lite tributaria tendente ad accertare la non doverosità della somma pretesa sia iniziata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 739 del 1981, poiché occorre aver riguardo al momento in cui è stato attivato il procedimento di rimborso, mentre un eventuale riesame della vicenda conclusasi con il precedente giudicato costituisce un vizio di merito della nuova pronuncia e non ragione incidente sulla giurisdizione del giudice tributario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)