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Sez. 2, Sentenza n. 4586 del 27/10/1995 Ud. (dep. 30/04/1996) Rv. 204762 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - Termine | Inosservanza del termine di venti giorni per la decisione - Cessazione di efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204762-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - Termine

Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen., il tribunale deve decidere sull' appello proposto avverso i provvedimenti "de libertate", non è perentorio e la sua inosservanza non determina, come è invece espressamente previsto con riferimento alla decisione di riesame dall'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)