Sez. L, Sentenza n. 16862 del 24/07/2006 (Rv. 591838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Nuova norma prevista in un successivo contratto collettivo di contenuto simile a quella già contemplata nel precedente contratto relativa all'attribuzione, in favore del datore di lavoro, del potere di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni negli applicati aumenti contrattuali - Comportamento del datore di lavoro in ordine all'esercizio di detto potere di disporre, o meno, l'assorbimento di pregressi assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto - Carattere indipendente di tale comportamento in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto - Conseguenza - Idoneità della condotta datoriale a costituire una prassi vincolante nei riguardi del nuovo contratto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Poiché ogni norma del Contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente Contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il Contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo Contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)