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Sez. 1, Sentenza n. 12293 del 19/05/2010 (Rv. 617169 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Convenzione dell'Aja - Finalità - "Diritto di affidamento" - Contenuto - Esercizio - Violazione - Tutela - Limiti.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617169-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Nella convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994 n. 64, diretta a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro nel luogo in cui si svolge la sua abituale vita quotidiana, ripristinando lo "status quo ante", i diritti compresi nel "diritto di affidamento" devono essere effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro. A tal fine, si deve verificare, per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, se il genitore che ne lamenta la violazione li abbia in concreto esercitati e cioè se l'iniziativa del trasferimento all'estero non solo abbia arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l'altro genitore, ma abbia anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendogli di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, a quest'ultimo, di mantenere consuetudini e comunanza di vita, ancorché in misura inferiore rispetto all'altro genitore. Altrimenti, l'ordine di ristabilimento della custodia verrebbe indebitamente ad integrare tutela del solo diritto del genitore di stabilire o concordare la residenza del minore, violato a seguito del trasferimento illegittimo, e si risolverebbe in un non consentito ampliamento delle modalità concrete di esercizio del diritto di custodia, con sostanziale modifica ampliativa del regime di affidamento e delle precedenti condizioni di vita quotidiana del minore stesso.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)