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Sez. 1, Sentenza n. 16831 del 21/07/2006 (Rv. 594337 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Illecita sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1989 - Applicabilità - Presupposti - Violazione dei diritti di custodia spettanti in base alla legislazione dello Stato di residenza abituale del minore - Effettivo esercizio di tali diritti - Genitori del minore regolarmente coniugati e conviventi - Diritto di custodia - Sussistenza in capo ad entrambi congiuntamente - Conseguenze - Conduzione del figlio da parte di uno di essi fuori dello Stato di sua residenza abituale - Violazione del diritto di custodia dell'altro genitore - Configurabilità - Condizioni - Rimedi ripristinatori - Obbligatorietà - Deroghe - Comune cittadinanza dei genitori - Elemento ostativo al rientro del minore - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594337-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di illecita sottrazione internazionale di minore da parte di uno dei genitori, ove sia invocata la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con legge n. 64 del 1994, compito del giudice di merito è quello di accertare la sussistenza dei requisiti per ritenere illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore alla stregua di quanto previsto dall'art. 3 di detta Convenzione, a tenore del quale, a tale scopo, occorre che questi siano avvenuti in violazione dei diritti di custodia spettanti in base alla legislazione dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale, ed inoltre che detti diritti siano effettivamente esercitati. Pertanto, nel caso di genitori regolarmente coniugati e conviventi, in cui il diritto di custodia sussiste in capo ad entrambi congiuntamente, esso viene conculcato allorché uno dei genitori, contro la volontà dell'altro, conduca il figlio, minore, fuori dello Stato di residenza dello stesso - intendendosi per tale il luogo in cui il minore normalmente grazie ad una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, trova e riconosce il centro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgimento della sua quotidiana vita di relazione - per un periodo di tempo significativo, e comunque idoneo a disvelare l'intento di sottrarre lo stesso all'affidamento dell'altro genitore. Tale presupposto legittima la misura della immediato rientro del minore, che viene esclusa solo in presenza della specifica circostanza ostativa a detto rientro, individuata dall'art. 13, primo comma, lettera b), della citata Convenzione, nella sussistenza di un rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile. Deve, pertanto, escludersi che la cittadinanza comune dei genitori sia annoverabile tra gli elementi ostativi al rientro del minore illecitamente sottratto.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)