diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1773 del 17/02/2000 (Rv. 533970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Trattamento di miglior favore della collettività dei dipendenti di una determinata categoria - Applicabilità ai lavoratori inseriti nella categoria in epoca successiva - Fondamento - Uso aziendale - Configurabilità - Fattispecie relativa alla determinazione dell'orario di lavoro della categoria impiegatizia di un'azienda di trasporto.
Stato
decisa il 2000-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI

Il trattamento di miglior favore, attuato dal datore di lavoro nei confronti della collettività dei dipendenti di una determinata categoria, trova applicazione anche per i lavoratori che ne entrano a far parte solo in epoca successiva. Tale effetto si giustifica, sul piano del diritto positivo, considerando che il comportamento datoriale, tenuto con apprezzabile continuità nei confronti di settori più o meno ampi del personale, al pari del regolamento d'impresa, costituisce anch'esso espressione del potere d'iniziativa economica del datore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentano una fonte "sociale" di obbligazione allorché integrano la fattispecie di uso aziendale, che si risolve in un nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, avente un'efficacia obbligatoria assimilabile a quella dei contratti collettivi aziendali (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo accertato che per tutti gli impiegati di un'azienda di trasporto l'orario di lavoro era sempre stato fin dal 1955 di trentasei ore settimanali, aveva ritenuto che tale regola era derivata da uso aziendale e doveva trovare applicazione nei confronti di un dipendente entrato solo successivamente a far parte della categoria degli impiegati, indipendentemente dal maggior orario che egli aveva sempre osservato in precedenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)