Sez. 2, Sentenza n. 3804 del 30/03/1995 (Rv. 491553 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Servitù di passaggio - Chiusura del terreno mediante recinzione ed apposizione di cancello da parte del proprietario del fondo servente - Ammissibilità - Limiti.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE
Il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando "libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso" (art. 1064 cod. civ.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull'ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all'uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l'esercizio della servitù medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)