Sez. 4 - , Sentenza n. 13882 del 19/02/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 279139 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. – Assenza di circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida – Obbligo di motivazione – Contenuto.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)