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Sez. 4 - , Sentenza n. 11479 del 09/03/2021 Cc. (dep. 25/03/2021) Rv. 280832 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. – Assenza di circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – Obbligo di motivazione – Contenuto.
Stato
decisa il 2021-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280832-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)