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Sez. 5 - , Sentenza n. 2848 del 31/01/2019 (Rv. 652373 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Comunione familiare montana - Esenzione IRPEG - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652373-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di imposta sul reddito, la "comunione familiare montana" rientra tra gli enti gestori del demanio collettivo esenti dall'IRPEG ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 74 del medesimo decreto, applicabile "ratione temporis") purché svolga in via esclusiva attività di interesse collettivo ed il godimento del territorio oggetto della stessa spetti all'intera collettività e non ai soli partecipanti della comunione.

Riferimenti normativi: Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, Legge 20/11/2017 num. 168, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 05/01/1996 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)