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Sez. 5, Sentenza n. 1382 del 27/01/2004 (Rv. 569696 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Agevolazione di cui all'art. 88 TUIR - Spettanza - Enti pubblici - Elenco - Tassatività - Affermazione - Enti che costituiscono emanazione degli enti ivi elencati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569696-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 88 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il quale elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette, data la sua specialità, è agevolazione applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell'interesse generale o dei fini istituzionali propri dell'ente pubblico cui risultano collegati. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione indicata ad una cassa pensioni comunale).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)