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Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 28/05/1980 (Rv. 407346 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE PER LA RIMOZIONE DI UN MANUFATTO REALIZZATO DA UN CONDOMINIO - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407346-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE PER LA RIMOZIONE DI UN MANUFATTO REALIZZATO DA UN CONDOMINIO - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'Azione contro il condominio di un edificio, diretta a conseguire la rimozione di un manufatto da questi realizzato (nella specie, veranda ricavata dalla trasformazione di un balcone), in quanto lesivo del godimento degli altri condomini sulla cosa comune, o comunque pregiudizievole dell'estetica e della naturale destinazione della medesima, puo essere esperita dall'amministratore del condominio senza necessita di autorizzazione assembleare, ai sensi del combinato disposto degli artt 1130 e 1131 cod civ, atteso che integra un atto conservativo dei diritti inerenti alle cose oggetto di comproprieta, nei limiti delle attribuzioni dell'amministratore stesso. (V 3655/75, mass n 377860).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)