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Sez. 2, Sentenza n. 6494 del 06/11/1986 (Rv. 448662 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448662-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - NOZIONI.*

Sussiste la "legitimatio ad causam" e "ad processum" dello amministratore del condominio, senza bisogno di alcuna autorizzazione, allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali, giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall'art. 1130 n. 4 del cod. civ. che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, potere-dovere da intendersi non limitato agli Atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli Atti miranti a mantenere l'esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti. (nella specie l'amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell'edificio condominiale). (V 152/85, mass n 438359; (V 1178/80, mass n 404663; (Conf 5160/83, mass n 430029; (Conf 3510/80, mass n 407346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)