Sez. 1, Sentenza n. 159 del 16/01/1990 (Rv. 464824 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - MODIFICA DEL FORO CONVENZIONALE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - CONFIGURABILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - MODIFICA DEL FORO CONVENZIONALE PER RAGIONI DI CONNESSIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un'ipotesi di Competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una Competenza inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art. 29 cpv. Cod. proc. civ., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della Competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione; pertanto, nel caso di cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.) l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti - perché decida in unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo - senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della Competenza territoriale, che sia stata pattuita con un altro convenuto. (Conf 72/89, mass n 461309; (Conf 4143/85, mass n 441669; (Conf 989/81, mass n 411517; (Conf 3633/80, mass n 407488-407489).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)