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Sez. U, Sentenza n. 1749 del 01/03/1985 (Rv. 439703 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA NEL MERITO, DISATTENDENTE L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEGANDO LA RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO TRATTO NELL'AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO - PRONUNCIE AFFERMATIVE DELLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - APPELLO PROPOSTO CON RICHIESTA DI RIFORMA DELLA SENTENZA IN OGNI SUA PARTE SENZA SPECIFICA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SU DETTA QUESTIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439703-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA NEL MERITO, DISATTENDENTE L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEGANDO LA RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO TRATTO NELL'AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO - PRONUNCIE AFFERMATIVE DELLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - APPELLO PROPOSTO CON RICHIESTA DI RIFORMA DELLA SENTENZA IN OGNI SUA PARTE SENZA SPECIFICA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SU DETTA QUESTIONE - SUSSISTENZA.*

Nella controversia inerente a rapporto di lavoro subordinato, la sentenza di primo grado del giudice ordinario, la quale statuisca sul fondamento della domanda, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione "negando la riconducibilità del rapporto stesso nell'ambito del pubblico impiego", contiene un'esplicita pronuncia affermativa della giurisdizione, indipendentemente dalla sua mancata formulazione nel dispositivo. Pertanto, qualora l'appello avverso detta sentenza sia rivolto a conseguire soltanto un riesame nel merito, sia pure con ampia richiesta di "riforma in ogni sua parte" della sentenza stessa, senza una specifica riproposizione della questione di giurisdizione, deve rilevarsi la formazione del giudicato su tale questione, e la conseguente inammissibilità del motivo del ricorso per Cassazione che sia diretto a sollevarla. (V 6312/83, mass n 431056; (V 3234/83, mass n 428130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)