Sez. 2, Sentenza n. 109 del 18/01/1969 (Rv. 337989 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - MURI PERIMETRALI - APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE DI COSTRUZIONE ERETTA SU SUOLO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI MEDIANZA - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - MURI PERIMETRALI - APPOGGIO AL MURO PERIMETRALE DI COSTRUZIONE ERETTA SU SUOLO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI MEDIANZA - NECESSITA.*
Il condomino, che fabbricando sul suo suolo, voglia appoggiare la costruzione di sua esclusiva proprieta al muro perimetrale di un edificio di cui egli sia comproprietario, non puo farlo senza il consenso degli altri condomini e la corresponsione a questi dell'indennita di medianza, che funge da indennizzo per l'aggravio cagionato. (V 1690-66, massima n 323307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)