Sez. L, Sentenza n. 17514 del 03/09/2015 (Rv. 636803 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Acquisto "iure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta - Regime applicabile - Limiti di cumulabilità introdotti dall'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Il diritto alla pensione di reversibilità è acquisito "iure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta ed è soggetto alla disciplina applicabile "ratione temporis" all'epoca della maturazione, sicché non si applicano i limiti di cumulabilità introdotti dall'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'ultimo periodo di tale norma, ove la pensione ai superstiti fosse già in godimento alla data di entrata in vigore del trattamento deteriore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la cessazione della situazione di contitolarità della pensione di reversibilità, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, determinasse la costituzione di una pensione diversa, sottratta pertanto al regime precedente di piena cumulabilità).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)