Sez. L, Sentenza n. 21545 del 12/08/2008 (Rv. 604577 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Acquisto "jure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta - Regime giuridico vigente a tale momento - Applicabilità - Affidamento sulla disciplina più favorevole vigente al tempo della corresponsione della pensione diretta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Il diritto alla pensione di reversibilità, presupponendo la titolarità del diritto alla pensione diretta da parte del "de cuius" al momento della morte, ovvero il possesso dei relativi requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici), è acquisito "jure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta. Ne consegue che è irrilevante l'eventuale affidamento che il futuro beneficiario della pensione di reversibilità possa aver fatto su una più favorevole disciplina vigente quando era in vita il coniuge e modificata prima della sua morte, né può ritenersi che la disciplina vigente in tale momento operi retroattivamente, regolando invece essa il diritto che sorge solo con la morte del coniuge. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva applicato, con riferimento ad una pensione di reversibilità maturata nel 1988 al momento della morte del coniuge titolare di pensione diretta dal 1994, la disciplina di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che aveva stabilito più stringenti limiti per la cumulabilità della pensione di reversibilità ai redditi del pensionato; la S.C. , nel confermare la sentenza, ha ritenuto manifestamente infondate le censure di legittimità costituzionale della disciplina sollevate dal ricorrente, che aveva lamentato l'applicazione retroattiva della detta disciplina in relazione a pensioni dirette precedenti l'entrata in vigore della legge).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)