Sez. L, Sentenza n. 20104 del 30/09/2011 (Rv. 619174 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Cessazione della contitolarità - Riliquidazione della pensione dei residui superstiti - Applicabilità degli aumenti pensionistici di legge - Condizioni - Aumenti di cui alla legge n. 140 del 1985 - Computabilità - Cristallizzazione dell'ultimo trattamento pensionistico - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di titolarità comune, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare, senza che possa quindi operare, al contempo, alcun meccanismo di conservazione dell'ultimo trattamento pensionistico goduto (c.d. cristallizzazione). Ne consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi gli incrementi previsti dall'art. 4 della legge n. 140 del 1985, a prescindere dal fatto che la pensione non godesse dell'integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, calcolata con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)