Sez. 1, Sentenza n. 19435 del 06/10/2005 (Rv. 585184 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Diritto alla durata ragionevole del processo - Nozione - Ambito di applicazione - Procedimento di esecuzione - Inclusione - Errore materiale della sentenza atto a renderla ineseguibile - Procedimento di correzione - Computo nel periodo di durata complessiva del giudizio - Necessità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto di ogni persona a che "la sua causa sia esaminata... in un tempo ragionevole" - attribuito sia dall'art. 6, comma primo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato già dall'art. 2, comma primo, della legge 24 maggio 2001, n. 89, sia dall'art. 111 Cost. - consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte. In tale prospettiva, l'espressione "decisione... definitiva", contenuta nell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, ma indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione: onde il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della citata legge n. 89 del 2001, è configurabile anche in relazione al procedimento di esecuzione e ai fini della sua insorgenza viene in rilievo il tempo occorso per l'attività di qualsiasi organo dello Stato, oggettivamente incidente sulla definitiva risposta, in termini di effettività, alla domanda di giustizia del cittadino. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve computarsi nel periodo di durata complessiva del giudizio anche il tempo occorso per ottenere, con distinta procedura, la correzione di un errore materiale della sentenza che rendesse quest'ultima ineseguibile. (Fattispecie relativa alla correzione del cognome dell'attore, trascritto in modo erroneo nella sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione d'invalidità civile).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)