Sez. 1, Sentenza n. 5265 del 04/04/2003 (Rv. 561875 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare - Ritardo, da parte del conservatore dei registri immobiliari, nel rilascio della documentazione (di cui all'art. 567 cod. proc. civ.) relativa alle iscrizioni e trascrizioni concernenti l'immobile pignorato - Computabilità - Sussistenza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'indennizzo "ex" art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, destinato a porre riparo alle "disfunzioni del sistema", viene in rilievo l'attività di qualsiasi organo dello Stato, purché oggettivamente incidente sulla definitiva risposta, in termini di effettività, ad una domanda di giustizia del cittadino; ne consegue che, nel procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, è computabile il ritardo verificatosi in dipendenza del tardivo rilascio, ad opera della conservatoria dei registri immobiliari, della documentazione prevista dall'art. 567 cod. proc. civ., giacché anche i tempi dovuti alle disfunzioni di tale organo amministrativo sono annoverabili tra quelli chiamati a concorrere o contribuire alla definizione del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)