Sez. 1, Sentenza n. 13768 del 20/09/2002 (Rv. 558857 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Legge n. 89 del 2001 - Ambito di applicazione - Procedimento di esecuzione forzata per il rilascio di immobile ad uso di abitazione - Inclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nell'ambito applicativo della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rientra anche il procedimento di esecuzione forzata di un provvedimento di rilascio d'immobile ad uso di abitazione, stante il collegamento, emergente anche dai principi elaborati dalla Corte europea (alla cui stregua va condotta l'interpretazione della legge n. 89 del 2001), tra soddisfazione concreta del diritto azionato e procedimento di esecuzione forzata. Nè in senso contrario può invocarsi l'art. 4 della citata legge - il quale, nel fissare termini e condizioni di proponibilità della domanda di riparazione, fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi "dal momento in cui la decisione, che conclude il. . . procedimento, è divenuta definitiva" - atteso che l'espressione "decisione definitiva" non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, bensì indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione; tale momento, nell'esecuzione per il rilascio di un immobile, va individuato quello della riconsegna del bene all'avente diritto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)