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Sez. L, Sentenza n. 5351 del 11/08/1983 (Rv. 430267 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430267-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La Determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da illecito extra contrattuale va effettuata con riferimento all'epoca della liquidazione, poiché solo in tale momento il creditore può realizzare il proprio interesse leso e conseguire la reintegrazione del pregiudizio subito dal suo patrimonio. Pertanto, al fine della Determinazione del danno sofferto per Invalidità permanente da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base del calcolo non è quello corrisposto al momento del sinistro, bensì quello percepito (o normalmente percepibile) al tempo della liquidazione, dovendo, peraltro, il giudice tenere anche conto di guadagni che in futuro il danneggiato avrebbe potuto realizzare secondo il normale svolgimento della vita lavorativa. (V 2144/80, mass n 405807; (V 5116/79, mass n 401754; (V 5180/78, mass n 394927).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)