Sez. 3, Sentenza n. 2144 del 02/04/1980 (Rv. 405807 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La Determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale va effettuata con riferimento all'epoca della liquidazione, poiche solo in tale momento il creditore puo conseguire la reintegrazione del pregiudizio subito dal suo patrimonio. Pertanto, al fine della Determinazione del danno sofferto per invalidita permanente da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base del calcolo non e quello riscosso al momento del sinistro ma quello percepito al tempo della liquidazione. (Conf 5180/78, mass n 394927; (Conf 3287/73, mass n 367152; (Conf 2055/73, mass n 365200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)