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Sez. U, Sentenza n. 3986 del 15/09/1977 (Rv. 387669 - 01)

PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE - PROVENTI E CREDITI PECUNIARI - DESTINAZIONE A FORNIRE I MEZZI ECONOMICI PER LE FINALITA PUBBLICHE - ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA - DESTINAZIONE IN FORZA DI PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - IRRILEVANZA - DESTINAZIONE AL PAGAMENTO DEI DEBITI DELL'ENTE PUBBLICO - ININFLUENZA - AZIONE ESECUTIVA DEL CREDITORE PRIVATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1977-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387669-01

PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE - PROVENTI E CREDITI PECUNIARI - DESTINAZIONE A FORNIRE I MEZZI ECONOMICI PER LE FINALITA PUBBLICHE - ENTRATE DI NATURA PRIVATISTICA - DESTINAZIONE IN FORZA DI PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE - IRRILEVANZA - DESTINAZIONE AL PAGAMENTO DEI DEBITI DELL'ENTE PUBBLICO - ININFLUENZA - AZIONE ESECUTIVA DEL CREDITORE PRIVATO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Fra i beni patrimoniali indisponibili dello stato e degli enti pubblici territoriali (nella specie, comune), con riguardo ai quali va affermata la carenza assoluta di Azione esecutiva da parte del creditore privato, e, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'Azione stessa, vanno compresi i proventi ed i crediti pecuniari, che siano destinati a fornire i mezzi economici necessari al raggiungimento delle finalita pubblicistiche di detti enti, nell'interesse generale di tutti i cittadini, tanto se il vincolo di destinazione sussista fin dall'origine, in forza di legge o di atto amministrativo emesso nell'Esercizio di pubblica potesta (nella specie, trattandosi di entrate tributarie e di sovvenzioni effettuate dalla regione in favore del comune), quanto se il vincolo medesimo venga successivamente a gravare, in forza di provvedimento discrezionale, su entrate originariamente di natura privatistica. Detta indisponibilita ed impignorabilita non viene meno nel caso in cui la destinazione di quei proventi o crediti pecuniari sia proprio l'Estinzione, in genere, dei debiti dell'ente pubblico, in quanto, anche in tale ipotesi, la discrezionalita dell'ente medesimo, in ordine alla precedenza da dare ai vari debiti ed alle modalita di adempimento, non consente al giudice ordinario, ne quindi al privato, in Sede di espropriazione forzata, di sostituirsi alla amministrazione nell'Esercizio del relativo potere. (V 2863/71, mass n 354087; (V 2428/69, mass n 341963; (V 1/67, mass nn 325590 e 325591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)