diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008 (Rv. 601872 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - LIQUIDAZIONE | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Art. 7 dello Statuto del contribuente - Allegazione dell'atto richiamato - Riproduzione del contenuto essenziale - Nozione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601872-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZE) - LIQUIDAZIONE

Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)