Sez. 2, Sentenza n. 286 del 16/01/1987 (Rv. 450035 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE A PERSONA PRIVA DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E DELLA QUALITÀ DI DOMICILIATARIA DELLA PARTE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - SANATORIA MEDIANTE RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE A PERSONA PRIVA DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE E DELLA QUALITÀ DI DOMICILIATARIA DELLA PARTE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - SANATORIA MEDIANTE RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'erronea notificazione della impugnazione a persona che non risulti avere la rappresentanza processuale della parte, né sia sua domiciliataria, comporta non la semplice nullità di detta notificazione, sanabile ex tunc dalla Costituzione in giudizio dell'intimato, bensì l'inesistenza della impugnazione, in quanto eseguita presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, con conseguente inammissibilità della stessa, essendo preclusa ogni possibilità di sanatoria mediante rinnovazione. (V 1006/85, mass 439152; (V 3303/83, mass n 428194; (Conf 4026/82, mass n 421981; (Conf 3888/81, mass n 414536).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)