Sez. 2, Sentenza n. 1756 del 26/03/1979 (Rv. 398116 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - AD UN LEGALE PRIVO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE E NON DOMICILIATARIO DI ESSA - INESISTENZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - AD UN LEGALE PRIVO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE E NON DOMICILIATARIO DI ESSA - INESISTENZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
La notificazione dell'impugnazione a un legale che non abbia la rappresentanza processuale della parte, e non sia suo domiciliatario, e inesistente, in quanto eseguita presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, e, pertanto, comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, essendo preclusa ogni possibilita di sanatoria mediante rinnovazione. (Conf 2938/77, mass n 386486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)