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Sez. 2, Sentenza n. 1756 del 26/03/1979 (Rv. 398116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - AD UN LEGALE PRIVO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE E NON DOMICILIATARIO DI ESSA - INESISTENZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - AD UN LEGALE PRIVO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA PARTE E NON DOMICILIATARIO DI ESSA - INESISTENZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

La notificazione dell'impugnazione a un legale che non abbia la rappresentanza processuale della parte, e non sia suo domiciliatario, e inesistente, in quanto eseguita presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, e, pertanto, comporta l'inammissibilita dell'impugnazione, essendo preclusa ogni possibilita di sanatoria mediante rinnovazione. (Conf 2938/77, mass n 386486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)