Sez. 3, Sentenza n. 7229 del 08/09/1987 (Rv. 455343 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE DELLA INTENZIONE DI VENDERE - EX ART. 38 LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROPOSTA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FUNZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONDUTTORE DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE POI ACCERTATO INESISTENTE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE DELLA INTENZIONE DI VENDERE - EX ART. 38 LEGGE N. 392 DEL 1978 - PROPOSTA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FUNZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONDUTTORE DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE POI ACCERTATO INESISTENTE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA.*
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, la comunicazione al conduttore dell'intento di vendere il bene locato, effettuata dal locatore ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, non configura una proposta contrattuale in senso proprio, espressiva di autonomia negoziale, bensì un atto dovuto di interpello rivolto al conduttore e così a priori inidonei a lederne qualsiasi situazione giuridica soggettiva con la conseguenza che, ove il conduttore eserciti un diritto di prelazione poi accertato insussistente, non sussiste un suo diritto al risarcimento del danno neppure per incauto affidamento, dovendosi presumere che ogni soggetto conosca la disciplina normativa e le proprie condizioni difformi dalle relative previsioni del preteso diritto. (V 2521/86, mass n 445619, sulla prima parte; (V 2726/86, mass n 445771, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)