Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 10/04/1986 (Rv. 445619 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONI AL CONDUTTORE DELLA INTENZIONE DI VENDERE - NATURA - VENDITA IN VIA UNITARIA E NON FRAZIONABILE - ESCLUSIONE CONSEGUENTE DEL PREDETTO DIRITTO - ADESIONE DEL CONDUTTORE A DETTA "DENUNCIATIO" - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONI AL CONDUTTORE DELLA INTENZIONE DI VENDERE - NATURA - VENDITA IN VIA UNITARIA E NON FRAZIONABILE - ESCLUSIONE CONSEGUENTE DEL PREDETTO DIRITTO - ADESIONE DEL CONDUTTORE A DETTA "DENUNCIATIO" - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione d'immobile urbano ad uso non abitativo, la comunicazione al conduttore dell'intento di vendere il bene, che il locatore effettui ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non configura espressione di volontà negoziale, ma ottemperanza ad un Obbligo che è fissato da detta norma al fine di mettere in condizione il conduttore medesimo di esercitare lo eventuale diritto di prelazione, perfezionando così in suo favore una vicenda acquisitiva di tipo legale, non contrattuale. Pertanto, qualora resti esclusa la spettanza al conduttore del diritto di prelazione, come nel caso di vendita, in via unitaria e non frazionabile, dell'intero fabbricato in cui sia compresa quella porzione ad uso non abitativo, l'adesione del conduttore alla suddetta "denunciatio" rimane priva di effetti, perché, oltre che inidonea all'indicata acquisizione legale del bene, non può valere come accettazione di una proposta contrattuale. (V 2897/85, mass n 440651).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)