Sez. 4, Sentenza n. 26406 del 16/04/2003 Cc. (dep. 19/04/2003) Rv. 225951 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimento del GIP contenente l'ordine di formulare l'imputazione anche nei confronti di soggetti non sottoposti ad indagini da parte del pubblico ministero - Abnormità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di archiviazione, non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini la formulazione dell'imputazione anche nei confronti di soggetti ai quali egli ritenga debba essere estesa l'imputazione, anche se essi non siano stati sottoposti ad indagini da parte del pubblico ministero e le loro posizioni non siano state comprese nella richiesta di archiviazione. (Nel caso in esame la S.C. ha di conseguenza dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del GIP, proposto da uno dei soggetti ai quali l'imputazione doveva essere estesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)