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Sez. 5, Sentenza n. 3252 del 05/06/2000 Cc. (dep. 08/08/2000) Rv. 216941 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Imputazione coatta - Richiesta del P.M. - Mancanza - Abnormità del provvedimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216941-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

In tema di chiusura delle indagini preliminari, è abnorme il provvedimento con cui il GIP dispone che il P.M. formuli l'imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso P.M. non sia stata presentata alcuna richiesta. (Nella fattispecie, il GIP aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto ed esteso l'imputazione coatta anche ad un correo, nei confronti del quale tuttavia non v'era stata - relativamente al reato specifico - alcuna richiesta del P.M.. Affermando il principio sopra riportato, la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta dell'accusa, l'imputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio di azione penale, e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)