Sez. 2, Sentenza n. 9648 del 23/04/2007 (Rv. 596561 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Chiamata in causa del terzo a titolo di garanzia impropria - Applicazione dell'articolo 332 cod. proc. civ. in sede di impugnazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Sentenza resa dal giudice di appello senza l' integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Cassazione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI
In tema di chiamata in causa del terzo a titolo di garanzia impropria, poichè la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso e indipendente da quello su cui si fonda la domanda principale, introducendo, pertanto, una causa inscindibile, sottratta, in sede di impugnazione, alla disciplina della integrazione del contraddittorio di cui all'articolo 331 cod. proc. civ. e regolata invece dall'articolo 332 cod. proc. civ., la sentenza resa dal giudice di appello che, abbia omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio può essere cassata soltanto se, al momento in cui la S.C. è chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, restando, in caso contrario, la violazione priva di ogni effetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)