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Sez. 2, Sentenza n. 4893 del 01/04/2003 (Rv. 561616 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Garanzia impropria - Mancata notifica al terzo - Sentenza di appello - Annullamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561616-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

In tema di chiamata in causa del terzo ed in ipotesi di garanzia impropria, la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso ed indipendente da quello su cui si fondava la domanda principale ed introduce pertanto una causa scindibile, sottratta in sede di impugnazione alla disciplina della integrazione obbligatoria del contraddittorio di cui all'art. 331 cod. proc. civ. e regolata invece dall'art. 332 cod. proc. civ.. In tal caso, la sentenza resa dal giudice di appello che abbia omesso di disporre la integrazione del contraddittorio in cause scindibili può essere cassata soltanto se, al momento in cui la S.C. è chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l'appello restando, in caso contrario, la violazione priva di ogni effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)