Sez. U, Sentenza n. 1883 del 25/05/1976 (Rv. 380682 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE - APPLICABILITA AGLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - INPS - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE - APPLICABILITA AGLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - INPS - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
L'art 1, ultimo comma, legge n 1369 del 1960 il quale stabilisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni si applica anche agli enti pubblici, purche esercenti un'attivita imprenditoriale, e percio anche all'INPS, che esercita un'impresa assicurativa. Peraltro, i lavoratori considerati in tal modo alle dipendenze dell'INPS non sono inseriti in un rapporto di pubblico impiego, e percio debbono far valere le loro pretese davanti al giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)